Statuto
Rep. n. 8410/6219
Art. 1 - Costituzione, identità, sedi, finalità e attività
È costituita dai Signori FROSINI GIOVANNA, FIORILLA MAURIZIO, BAUSI FRANCESCO, SPERANZI DAVID, CAMPATELLI GIOVANNI, CELANI JENNIFER CLAIRE e PETOLETTI MARCO, corrente in Certaldo, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), la “FONDAZIONE ENTE NAZIONALE GIOVANNI BOCCACCIO - E.T.S.” (da ora in avanti anche semplicemente "Fondazione"), con sede legale in Certaldo (FI), Certaldo Alta, nella Casa di Giovanni Boccaccio, Via Giovanni Boccaccio n. 18.
Dell'indicazione "E.T.S." deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
La sede legale della Fondazione è individuata a seguito dell’Accordo di valorizzazione stabilito in data 14 maggio 2012 fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Certaldo. Le modalità attuative dell’Accordo sono definite da una apposita convenzione con il Comune di Certaldo.
Eventuali sedi operative sono costituite con deliberazione del Consiglio Direttivo.
La Fondazione è una istituzione di studio e di ricerca di alto profilo scientifico, senza fine di lucro, che si pone in continuità con l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, eretto in Ente morale con atto pubblico del 29 novembre 1957, numero di Repertorio 7811, dotato di statuto approvato il 21 maggio 1958 con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1154 e seguenti, ed iscritto al n. 810 del Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Firenze ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.
La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale (con riferimento all'art. 5 del D. Lgs.117/2017):
a) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni - lettera f) del suddetto Art. 5;
b) Formazione universitaria e post-universitaria - lettera g) del suddetto Art. 5;
c) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale - lettera h) del suddetto Art. 5;
d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del D. Lgs. 117/2017 - lettera i) del suddetto Art. 5;
e) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - lettera d) del suddetto Art. 5;
f) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso - lettera k) del suddetto Art. 5;
quanto sopra per il raggiungimento dello scopo della Fondazione, e precisamente la promozione e la valorizzazione dello studio e della ricerca di alto profilo scientifico, soprattutto di Giovanni Boccaccio, ed in particolare le seguenti attività di interesse generale:
a. Promuovere, dare impulso e sviluppo agli studi scientifici su Giovanni Boccaccio, la sua opera, il suo tempo, la sua fortuna;
b. Promuovere la circolazione scientifica, l’alta divulgazione e la ricaduta didattica dei risultati della ricerca su Giovanni Boccaccio, affinché essa sia patrimonio culturale comune e condiviso, con particolare riguardo alle giovani generazioni;
c. Promuovere la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria legata alla figura e all’opera di Giovanni Boccaccio;
d. Promuovere attività editoriali, culturali e artistiche finalizzate alla diffusione della conoscenza della figura e dell’opera di Giovanni Boccaccio;
e. Promuovere una rete di collaborazione nazionale e internazionale ai fini della valorizzazione della figura e dell’opera di Giovanni Boccaccio, anche attraverso accordi di cooperazione scientifica con enti e istituzioni pubblici e privati;
f. Concorrere attivamente all’opera di conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale di Casa Boccaccio, nel contesto storico e paesaggistico di Certaldo Alta.
La Fondazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.
L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
La Fondazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore (in seguito anche "C.T.S."), attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.
Art. 2 - Patrimonio - Entrate
Il patrimonio della Fondazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
A puro titolo esemplificativo (ma non esaustivo) i beni materiali del patrimonio consistono in:
a. Arredi della Casa di Boccaccio di proprietà della Fondazione, elencati in un apposito inventario;
b. Macchine e materiali per ufficio;
c. Dotazioni tecnologiche e attrezzature informatiche che costituiscono parte essenziale del percorso didattico-museale di Casa Boccaccio.
Costituiscono parte del patrimonio storico ed artistico della Fondazione:
a. La Biblioteca;
b. L’Archivio storico, gli Archivi aggregati “Tordi-Fontanelli-ProCertaldo”, “Tomba del Boccaccio”, “Case della Memoria”, l’Archivio fotografico e l’Archivio contemporaneo;
c. Le opere d’arte, elencate in apposito inventario.
La Fondazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all’art. 5 C.T.S., proventi da attività diverse di cui all’art. 6 C.T.S. e proventi da attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 C.T.S..
Ai sensi dell'Art. 8 del D. Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta (intendendosi per tali anche le ipotesi di cui al terzo comma dell'Art. 8 del D. Lgs. 117/2017), di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Art. 3 - Organi
Sono organi della Fondazione:
a. Il Consiglio Direttivo;
b. Il/La Presidente (in seguito, per convenienza e semplicità, il maschile è da ritenersi sovraesteso per indicare Il/La Presidente e le altre cariche della Fondazione);
c. Il Comitato Scientifico;
d. L’Organo di controllo, monocratico o collegiale.
Art. 4 - Consiglio Direttivo
La Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da numero 7 (sette) componenti (incluso il Presidente) così scelti o designati:
- Numero 4 (quattro) componenti devono essere professori universitari scelti e nominati a maggioranza dal Consiglio Direttivo in carica al momento della scelta, designati per i loro meriti scientifici nel campo degli studi su Giovanni Boccaccio ed il suo tempo o per comprovata esperienza gestionale di istituzioni culturali;
- Un componente designato dall’ABA American Boccaccio Association;
- Un componente designato dal MiC Ministero della Cultura;
- Un componente designato dal Comune di Certaldo.
In deroga a quanto sopra, il primo Consiglio Direttivo della Fondazione è nominato in sede di costituzione da FROSINI GIOVANNA, FIORILLA MAURIZIO, BAUSI FRANCESCO, SPERANZI DAVID, CAMPATELLI GIOVANNI, CELANI JENNIFER CLAIRE e PETOLETTI MARCO (anche quali componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Morale Giovanni Boccaccio menzionato al precedente Art. 1), come il primo Presidente ed i primi Segretario e Tesoriere.
I componenti scelti e nominati dal Consiglio Direttivo agiscono liberamente, in piena indipendenza e nel pieno ed esclusivo interesse della Fondazione.
Le nomine da parte del MiC e del Comune di Certaldo si configurano come mere designazioni e non come mandati fiduciari con rappresentanza.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Segretario ed il Tesoriere possono essere la stessa persona.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere confermati per un secondo mandato.
Le cariche dei Consiglieri Direttivi e tutte le cariche previste dallo Statuto sono svolte a titolo gratuito. I Consiglieri Direttivi hanno diritto a meri rimborsi spese per attività di stretta rilevanza istituzionale.
Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fra cui, a titolo esemplificativo:
-- Vigilare sull’osservanza dello Statuto;
-- Approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
-- Adottare tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Fondazione;
-- Deliberare le eventuali proposte di modifiche allo Statuto stesso e di estinzione della Fondazione;
-- Nominare il Presidente, il Comitato Scientifico, l’Organo di controllo, il Segretario, il Tesoriere ed il revisore legale dei conti o la società di revisione legale;
-- Nominare il Presidente onorario per merito al Presidente che abbia compiuto il/i suo/suoi mandato/mandati;
-- Approvare gli eventuali Regolamenti interni;
-- Autorizzare il Presidente a stare in giudizio.
Il Consiglio Direttivo assume le proprie decisioni con le maggioranze di cui al successivo Art. 7.
Art. 5 - Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.
Il Presidente deve essere un professore.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo firmandone, assieme al Segretario, i relativi verbali ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell’attività della Fondazione.
Il Presidente sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione, di cui firma gli atti.
Il Presidente ha la facoltà di:
a. Nominare, individuandolo fra i componenti del Consiglio Direttivo, un Vice Presidente, che collabori nella gestione e lo sostituisca in caso di necessità;
b. Nominare un Coordinatore del Comitato Scientifico, che agisca in coordinamento col Consiglio Direttivo;
c. Assegnare ai Consiglieri Direttivi ed ai componenti del Comitato Scientifico specifiche deleghe relative alle attività della Fondazione, sempre nell’intento di assicurarne la migliore realizzazione.
In caso di urgenza, il Presidente prende deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo chiedere la ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo medesimo.
In casi di assenza od impedimento, il Presidente è sostituto dal Vice Presidente, se la carica è stata assegnata, oppure da un Consigliere Direttivo appositamente delegato.
Art. 6 - Segretario e Tesoriere
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, curando che siano firmati dal Presidente e dal Segretario stesso e ne sorveglia la conservazione.
Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza della Fondazione ed è tenuto a:
a. Presentare i conti a ogni richiesta sia del Presidente sia del Consiglio Direttivo, osservando le norme regolamentari e legislative in vigore e tenendo in perfetta regola la gestione contabile;
b. Provvedere alla stesura dei bilanci preventivo e consuntivo;
c. Curare le relazioni con l’Organo di controllo.
Art. 7 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria due volte all’anno ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo medesimo, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo Art. 10.
La convocazione del Consiglio Direttivo è disposta dal Presidente.
Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza semplice dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
La partecipazione alle sedute può avvenire anche tramite collegamento telematico.
Art. 8 - Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti
L’Organo di controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Articoli 5, 6, 7 ed 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I componenti dell’Organo di controllo esplicano il loro mandato anche lavorando mediante collegamento telematico; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per un secondo mandato.
Salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 117/2017, occorre nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando la Fondazione supera per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017. L'obbligo
cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2017.
Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale esplicano il loro mandato anche lavorando mediante collegamento telematico.
Art. 9 - Comitato scientifico
Il Comitato Scientifico risponde a criteri di rappresentatività della realtà scientifica nazionale e internazionale degli studi su Giovanni Boccaccio, le sue opere, il suo tempo, la sua fortuna.
È nominato dal Consiglio Direttivo della Fondazione con le maggioranze di cui al precedente Art. 7.
Dura in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati per un secondo mandato.
È formato da un numero massimo di 12 (dodici) componenti effettivi.
È facoltà del Consiglio Direttivo (che si esprime a maggioranza semplice), revocare, su proposta del Presidente e per fondati motivi, la nomina a componente del Comitato Scientifico anche durante il mandato.
La composizione del Comitato Scientifico tiene conto di un giusto bilanciamento dei settori di studio, in relazione ai progetti strategici della Fondazione, e del rispetto tendenziale del criterio della parità di genere.
Il Consiglio Direttivo, che si esprime a maggioranza semplice, può conferire, su proposta del Presidente, il titolo di Consigliere scientifico onorario per particolari meriti scientifici e didattici. Il titolo può essere conferito anche a professori fuori ruolo. I Consiglieri scientifici onorari partecipano alle riunioni del Comitato Scientifico, ma non hanno diritto di voto.
Il Comitato Scientifico è presieduto ordinariamente dal Presidente della Fondazione, oppure dal Coordinatore del Comitato, qualora sia stato nominato.
Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, su invito del Presidente e/o del Coordinatore, i componenti del Consiglio Direttivo o esperti esterni.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione congiunta del Presidente della Fondazione e del Coordinatore del Comitato, qualora sia stato nominato; propone al Consiglio Direttivo le linee e i contenuti dell’azione scientifica della Fondazione, la cui decisione operativa spetta unicamente al Consiglio Direttivo. In caso di votazione, le determinazioni si intendono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
La carica di Consigliere scientifico e di Consigliere scientifico onorario è assolta a titolo gratuito. I componenti del Comitato Scientifico hanno diritto a meri rimborsi spese per attività di stretta rilevanza istituzionale.
Art. 10 - Modifiche statutarie
Le deliberazioni relative a modifiche dello Statuto sono adottate con la presenza di almeno cinque componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.
Art. 11 - Libri sociali obbligatori, Bilancio e trasparenza
La Fondazione, oltre alle scritture previste negli Articoli 13, 14 e 17 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, deve tenere anche i libri sociali obbligatori di cui all’art. 15 del D.Lgs. 117/2017.
Tutti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo.
Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono redatti dal Tesoriere, devono essere verificati dall’Organo di controllo e sono approvati dal Consiglio Direttivo della Fondazione, con le maggioranze di cui all'Art. 7.
Il bilancio consuntivo di esercizio è redatto secondo le disposizioni dell’art. 13 del D. Lgs. 117/2017.
Le entrate e le spese devono essere rendicontate secondo la normativa vigente.
L’esercizio coincide con l’anno solare.
Il Presidente deposita annualmente al R.U.N.T.S. il bilancio approvato.
I documenti contabili devono essere disponibili per revisione e controllo.
Il servizio di cassa della Fondazione è affidato a uno o più Istituti di credito, ai quali è pure affidata la custodia di eventuali titoli di Stato.
I contributi pubblici sono pubblicati annualmente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della Fondazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 1 nella relazione di missione.
Art. 12 - Regolamenti interni
Il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti interni per il funzionamento dei servizi della Fondazione, coerenti con lo Statuto e la normativa vigente.
Art. 13 - Estinzione
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore (accademie, istituzioni o associazioni) che abbiano analoghe finalità culturali o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Il Consiglio Direttivo nominerà il liquidatore, determinandone compenso e poteri.
Art. 14 - Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni ed, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle Leggi in materia.